REGOLAMENTO

Soci 

Hanno diritto al voto in assemblea o per il rinnovo degli organi sociali, i soci che hanno effettuato il regolare versamento della quota associativa per l’anno in corso.

  • Una persona indicata nella scheda d’iscrizione può:

– sostituire il socio nel diritto di voto in assemblea o per il rinnovo degli organi sociali, senza essere considerata delegata del socio;

– essere candidata per un organo sociale al posto del socio.

  • In caso di perdita dell’appartenenza all’associazione, il socio perde anche ogni tipo di carica eventualmente ricoperta.
  • Il socio che fa parte degli organi sociali di un’altra Associazione avente le stesse finalità, non può far parte degli organi sociali del Salerno Camper Club.
  • In caso di decesso del socio subentra la prima persona indicata nella scheda d’iscrizione, senza perderne la continuità e l’anzianità.

Modalità di svolgimento delle elezioni per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti

Eleggibilità dei soci

Per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti (organi sociali) sono eleggibili i soci che:

  • hanno un’anzianità d’iscrizione almeno di un anno per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei revisori dei conti, di almeno tre anni per il Collegio dei Probiviri;
  • sono in regola con l’iscrizione per l’anno in corso e, se iscritti, con il pagamento della quota associativa relativa al numero di anni pari alla durata dell’organo sociale da rieleggere;
  • hanno chiesto al Presidente dell’Associazione di essere inseriti nella lista dei candidati;
  • sono inseriti d’ufficio nelle liste dei candidati dal Consiglio Direttivo.

I soci perdono ogni tipo di carica se non versano la quota annuale d’iscrizione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Procedura per le votazioni

  • Il Presidente dell’Associazione:

– comunica la motivazione e la data delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali entro 30 giorni dalla data della causa che le hanno determinate;

– invita i soci a presentare la richiesta di essere inseriti nell’elenco dei candidati entro 5 (cinque) giorni da tale comunicazione;

– invia i moduli con cui effettuare la richiesta di cui al punto precedente.

  • Il socio interessato e/o disponibile ad essere inserito nell’elenco dei candidati per un organo sociale invia la richiesta entro la data indicata compilando l’apposito modulo inviatogli dal Presidente, con le modalità in esso indicate.
  • L’elenco dei candidati per ogni singolo organo sociale deve essere costituito almeno dal doppio del numero dei soci da eleggere.
  • Il Consiglio Direttivo:

– predispone un elenco dei candidati, in ordine alfabetico per cognome, per ogni singolo organo sociale, sulla base delle richieste dei soci;

– integra l’elenco con il numero di soci strettamente necessario, nel caso in cui il numero delle richieste dei candidati sia inferiore a quello minimo, verbalizzando i criteri utilizzati per la scelta effettuata; tra questi assumono particolare rilevanza quelli di:

◊ essere stato già componente degli organi sociali;

◊ aver partecipato con continuità ed interesse alle attività dell’Associazione;

– incarica quale “Garante delle elezioni”, un socio tra quelli non sono inseriti in alcun elenco di candidati, oppure una persona esterna all’Associazione che gode della fiducia e della stima del C.D., con il compito di assicurare la segretezza del voto ai soci che votano per email;

– forma la Commissione Elettorale, che avrà il compito di curare lo svolgimento delle elezioni in forma tradizionale, lo spoglio delle schede e la proclamazione degli eletti; essa sarà costituita da un socio quale Presidente della Commissione elettorale e due soci quali 1° e 2° scrutatore;

– redige il verbale per la formazione degli elenchi dei candidati, per la scelta del Garante delle elezioni e della Commissione elettorale.

  • Il Presidente dell’Associazione comunica l’incarico ai componenti della Commissione Elettorale e al Garante fornendo a quest’ultimo l’elenco dei soci che hanno diritto al voto, con il relativo indirizzo email.
  • Ciascun socio, per ogni organo sociale, deve esprimere sulla scheda ricevuta un numero di preferenze uguale al numero dei soci da eleggere (così come riportato sulla scheda), pena la nullità del voto e, se sceglie di votare per email, deve inviare le schede secondo i tempi e le modalità indicati.
  • Il Garante provvederà a:

– inviare le schede elettorali a tutti i soci che hanno diritto al voto secondo i tempi fissati dal C.D.;

– stampare su carta le schede ricevute dai soci;

– formare un elenco dei soci che hanno votato per email;

– consegnare al Presidente della C.E. l’elenco dei soci che hanno votato per email e le schede ricevute con il voto, dopo averle rese anonime, piegate e pronte per essere inserite nell’urna.

  • La Commissione Elettorale, nel luogo, nella data e nell’ora indicati dal Presidente dell’Associazione, cura lo svolgimento delle elezioni in forma tradizionale:

– consegna al socio votante le schede elettorali facendolo firmare sull’apposito registro dopo aver indicato per quali organi sociali ha ritirato le schede;

– invita il socio che ha votato ad introdurre le schede nelle apposte urne;

– nel giorno e nell’ora convenuta procede allo spoglio utilizzando gli appositi moduli;

– riporta a fianco di ciascun candidato presente nell’elenco dei candidati il numero dei voti ottenuti;

– forma l’elenco dei candidati in ordine crescente dei voti ottenuti.

  • Il Presidente della Commissione elettorale, per ogni organo sociale:

– proclama i soci eletti;

– provvede a confezionare un plico con le schede elettorali;

– consegna il plico al segretario del Direttivo uscente.

Componenti degli organi sociali

  • Il numero dei componenti degli organi sociali è quello stabilito nello Statuto.
  • Nelle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali, a parità di voti ottenuti precede, nell’elenco degli eletti, il socio con maggiore:

– anzianità d’iscrizione;

– anzianità anagrafica.

In caso di ulteriore parità si ricorre al sorteggio.

  • Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo rimarrà inalterato per tutto il tempo in cui esso rimarrà in carica, anche in presenza di variazione del numero dei soci.
  • In caso di dimissioni di un componente di un organo sociale, subentra al suo posto il primo dei non eletti.